
SUSSISI PER DISABILI – IL CERTIFICATO MEDICO SENZA SCADENZA
L’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) si applica per l’acquisto:
-di “tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti” (n. 41-quater Tab. A/II)
-tra detti “ausili” rientrano i “sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, di cui all’art. 3, L. 104/92 (art. 2, co. 9, DL 669/96).
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che le certificazioni che attestano il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico acquistabile con Iva al 4% e la menomazione permanente del portatore di handicap in situazione di gravità non hanno scadenza.
Sulla scorta del DM 7/4/2021, nel caso in cui la certificazione non riporti il collegamento funzionale tra menomazione permanente e relativi sussidi, è necessario esibire anche il certificato rilasciato dal medico specialista o medico curante attestante tale aspetto.
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