
TASSO DI INTERESSE LEGALE
Dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 5% annuo (art. 1 Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13.12.2022). Ricordiamo che l’articolo 1284 del codice civile prevede che il saggio degli interessi legali può essere modificato annualmente con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
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❌ROTTAMAZIONE QUATER
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"Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto. "(Oscar Wilde)